Come funziona la defiscalizzazione della pensione italiana a Panama
La Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Panama per evitare le doppie imposizioni, firmata il 30 dicembre 2010 e ratificata con Legge 3 novembre 2016, n. 208, disciplina il trattamento fiscale delle pensioni all'art. 18. In conformita al modello OCSE, l'articolo stabilisce che le pensioni corrisposte a un residente di uno Stato contraente sono tassabili esclusivamente nel Paese di residenza del beneficiario.
In pratica, un pensionato INPS del settore privato che trasferisce la propria residenza fiscale a Panama puo richiedere all'INPS l'applicazione della Convenzione tramite il modello EP-I (disponibile nella sezione Moduli del portale INPS, sotto Convenzioni Internazionali). Il modello, compilato in versione italiano-spagnola (CI534-EP-I/4), deve contenere l'attestazione della residenza fiscale estera rilasciata dalla Direccion General de Ingresos (DGI) di Panama.
Una volta accettata la richiesta, l'INPS cessa di applicare la ritenuta alla fonte e la pensione viene erogata al lordo. Poiche Panama applica la tassazione territoriale, la pensione italiana (reddito di fonte estera) non e soggetta a imposizione nemmeno a Panama. Il risultato e una tassazione effettiva dello 0% sulla pensione.
Attenzione fondamentale: questa procedura si applica esclusivamente alle pensioni delle gestioni previdenziali dei lavoratori privati (INPS ex settore privato). Le pensioni ex-INPDAP, cioe quelle dei lavoratori della Pubblica Amministrazione (statali, militari, finanzieri, vigili del fuoco, poliziotti, insegnanti, dipendenti degli enti locali), restano tassate in Italia in base all'art. 19 della Convenzione, che prevede la tassazione nello Stato pagatore per i servizi resi allo Stato. Questi pensionati subiscono potenzialmente una doppia imposizione, salvo l'acquisizione della cittadinanza panamense che potrebbe modificare il criterio di collegamento.
Per il rimborso delle imposte gia trattenute in annualita precedenti, il pensionato puo inviare richiesta all'Agenzia delle Entrate, Centro Operativo di Pescara, entro il termine di decadenza di 48 mesi dal prelevamento dell'imposta (artt. 37 e 38 del D.P.R. 602/1973).